| Gli aspetti legali da tener presente quando si inzia una attività di commercio elettronico riguardano, oltre la disciplina specifica del processo di compravendita (come l'importante diritto di receso), le norme legislative sulla privacy e, seppure in forma meno diretta, la questione del riconoscimento legale della firma digitale. Nel Commercio Elettronico rientrano le "vendite via Internet", ovvero quelle transazioni dove acquirente e venditore vengono messi in contatto da uno strumento informatico ed il contratto è giuridicamente concluso quando l'acquirente invia la propria comunicazione di acquisto. Ai contratti stipulati per via telematica si applicano le norme sui contratti previste dal Codice Civile. Infatti una compravendita resta tale anche se conclusa tramite Internet. La vendita avviene mediante una rappresentazione virtuale del suo oggetto ed il consumatore ha l'opportunità di esaminare realmente i beni acquistati solo al momento della loro consegna (come nell'insieme più ampio delle vendite a distanza che comprende, ad esempio, le più tradizionali vendite per corrispondenza). |
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| I contratti telematici sono contratti atipici, nati dall'autonomia negoziale e che nell'autonomia devono trovare la fonte della loro regolamentazione. |
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| Il Codice del consumo regola, agli articoli dal 45 al 68, i contratti conclusi al di fuori degli esercizi commerciali e i contratti a distanza. Le normative sono molto simili, ma con delle distinzioni. Sono comunque contratti particolari per i quali vale il diritto di recesso entro 10 giorni, previsto a garanzia dei soli consumatori privati (acquisti senza partita iva), che si differenziano da quelli conclusi recandosi in un negozio ad acquistare un capo d'abbigliamento o firmando nella sede di una scuola per frequentare un corso d'inglese. In questa scheda spieghiamo i contratti a distanza (conclusi su Internet, per telefono, per fax, per posta o tramite televisione), gia' regolati dal decreto legislativo 185/99. |
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