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| Cassazione: anche per i negozi virtuali occorre avvisare il Comune |
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Come abbiamo più volte ripetuto e come ribadiamo a quelli che spesso ci pongono domande su questo tema, un negozio virtuale segue fondamentalmente le regole in atto per i negozi fisici. La vendita di prodotti on line segue le stesse regole di quella "dal vivo": il proprietario dello shop deve essere autorizzato dall'amministrazione del Comune di residenza proprio come se aprisse un negozio "fronte strada", anche se i prodotti vengono venduti da una società regolarmente registrata alla Camera di commercio. Altrimenti si rischia una sanzione amministrativa da parte della polizia municipale. La Cassazione che infatti ha confermato la sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, un comune del cilento a sud di Salerno, che a sua volta aveva respinto il ricorso del titolare di un sito web al quale è stata notificata un'ingiunzione di pagamento perchè‚ attraverso la vetrina telematica era possibile acquistare prodotti tipici locali confezionati dalla società del figlio del proprietario del dominio Internet. La Cassazione ha anche confermato che la multa deve pagarla il proprietario del sito anche se i prodotti reclamizzati on line non sono suoi. Ció che conta infatti, in nome della legge sul commercio, è la proprietà del negozio. Tradizionale o virtuale non ha alcuna importanza. La sentenza 12355 della seconda sezione civile della Suprema Corte ha stabilito che il titolare del punto vendita on line "è obbligato a comunicare preventivamente l'avvio dell'attività all'amministrazione competente" che dovrà "verificare il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina del commercio". Fonte: Aduc
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